L'attività edilizia libera dopo la riforma dell'art. 5 della Legge 22 maggio 2010, n. 73
Le tre forme di attività edilizia libera
Sono previsti tre differenti regimi giuridici,
• a complessità decrescente,
• aventi come elementi in comune:
– la sottoposizione alla normativa di settore avente
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia,
– la non necessità del titolo edilizio (DIA/PdC),
– la necessità di attuare solo alcuni adempimenti o fasi
del processo edilizio.
1. La manutenzione straordinaria (comma 2, lett.a.)
2. Gli interventi soggetti a comunicazione di inizio
lavori :
opere dirette a soddisfare esigente temporanee ( max 90 giorni)
opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni
pannelli solari, fotovoltaici e termici a servizio degli edifici
aree ludiche senza fini di lucro e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (comma 2, lett. b. c. d. e.)
3. Gli interventi edilizi liberalizzati (comma 1)
manutenzione ordinaria
attività di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico
movimenti terra per l'esercizio dell'agricoltura e delle attività agrosilvo pastorali
4.1. La manutenzione straordinaria
Per la Manutenzione straordinaria, prima dell'inizio dei lavori, occorre presentare:
a) a firma del proprietario:
La comunicazione di inizio dei lavori ( MODELLO A)
b) a firma del professionista abilitato,
b.1. una relazione tecnica
b.2. con opportuni elaborati progettuali
c) le autorizzazioni e ogni documentazione
richiesta dalle norme di settore
La comunicazione di inizio dei lavori ( MODELLO A ) comprende :
• L'identificazione del soggetto, dell'immobile interessato e dell'intervento che si intende realizzare
• La indicazione della data di inizio dei lavori
• I dati identificativi dell'impresa che eseguirà i lavori
ovvero la dichiarazione che i lavori saranno svolti in economia diretta
• L'elenco degli allegati richiesti dalla normativa di settore
– Le autorizzazioni o altri atti di assenso
– La documentazione progettuale obbligatoria (es. sismica: All. C.1 delib. Ass. Legisl. n. 121/2010)
– Il DURC, se è indicata una impresa che esegue i lavori
La relazione tecnica del progettista deve dichiarare
• di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né
con il committente,
• e asseverare:
– che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti,
– che gli interventi rispondono alla tipologia (manutenzione straordinaria) e ai limiti di cui al comma 2, lettera a. (no parti strutturali, no aumento unità immobiliari, no aumento dei parametri urbanistici) – comma 4,
• e presentare le altre asseverazioni richieste obbligatoriamente dalla normativa di settore
(es. sismica: Modello D – asseverazione circa gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici; efficienza energetica: par. 4.2. Delib. 156/2008: asseverazione della osservanza dei requisiti (minimi) di cui agli Allegati 2 e 3),
• e il rispetto delle norme igienico sanitarie e di ogni altra normativa che non prevede alcuna documentazione o asseverazione specifica.
lla relazione tecnica sono allegati
"opportuni elaborati progettuali":
tali potrebbero essere:
gli elaborati grafici comparativi tra stato di
fatto e progetto (giallo e rosso)
Allegati richiesti dalla normativa di
settore:
• Le autorizzazioni o altri atti di assenso (es. autorizzazioni
paesaggistiche, autorizzazione ''per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali'': artt. 146 e 21 Codice Urbanistica)
• La documentazione progettuale obbligatoria per la
normativa di settore (es. sismica: All. C.1 Delib. Ass.
Legisl. n. 121/2010).
Interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori (comma 2)
Occorre presentare prima dell'inizio dei lavori (solo):
a) a firma del proprietario:
La comunicazione di inizio dei lavori (MODELLO B)
b) le autorizzazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa di settore
In sintesi:
• Viene meno, nella comunicazione di inizio dei
lavori, l'indicazione dell'impresa / lavori in
economia diretta: e dunque viene meno l'obbligo
di allegare il DURC
• Viene meno la necessità dell'asseverazione
del progettista abilitato, la sua relazione tecnica
e gli elaborati progettuali
interventi edilizi liberalizzati
(comma 1)
Per questi interventi non è richiesto alcun
adempimento/elaborato di natura edilizia:
– sono infatti sottratti alla disciplina edilizia e
– sottoposti solo alla normativa di settore
EFFETTO DI CIÒ:
• Occorre che il proprietario acquisisca, prima
dell'inizio dei lavori, e conservi per le future
verifiche o pratiche edilizie (solo):
La documentazione tecnica, a firma di progettisti
abilitati, richiesta dalla normativa di settore.