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Nuova procedura semplificata interventi manutenzione

L'attività edilizia libera dopo la riforma dell'art. 5 della Legge 22 maggio 2010, n. 73



Le tre forme di attività edilizia libera
Sono previsti tre differenti regimi giuridici,
• a complessità decrescente,
• aventi come elementi in comune:
– la sottoposizione alla normativa di settore avente
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia,
– la non necessità del titolo edilizio (DIA/PdC),
– la necessità di attuare solo alcuni adempimenti o fasi
del processo edilizio.


1. La manutenzione straordinaria (comma 2, lett.a.)
2. Gli interventi soggetti a comunicazione di inizio
lavori :
 opere dirette a soddisfare esigente temporanee ( max 90 giorni)
 opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni
 pannelli solari, fotovoltaici e termici a servizio degli edifici
 aree ludiche senza fini di lucro e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (comma 2, lett. b. c. d. e.)

3. Gli interventi edilizi liberalizzati (comma 1)
 manutenzione ordinaria
 attività di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico
 movimenti terra per l'esercizio dell'agricoltura e delle attività agrosilvo pastorali


4.1. La manutenzione straordinaria
Per la Manutenzione straordinaria, prima dell'inizio dei lavori, occorre presentare:
a) a firma del proprietario:
La comunicazione di inizio dei lavori ( MODELLO A)

b) a firma del professionista abilitato,
b.1. una relazione tecnica
b.2. con opportuni elaborati progettuali
c) le autorizzazioni e ogni documentazione
richiesta dalle norme di settore

La comunicazione di inizio dei lavori ( MODELLO A ) comprende :
• L'identificazione del soggetto, dell'immobile interessato e dell'intervento che si intende realizzare
• La indicazione della data di inizio dei lavori
• I dati identificativi dell'impresa che eseguirà i lavori
ovvero la dichiarazione che i lavori saranno svolti in economia diretta
• L'elenco degli allegati richiesti dalla normativa di settore
– Le autorizzazioni o altri atti di assenso
– La documentazione progettuale obbligatoria (es. sismica: All. C.1 delib. Ass. Legisl. n. 121/2010)
– Il DURC, se è indicata una impresa che esegue i lavori

La relazione tecnica del progettista deve dichiarare
• di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né
con il committente,
• e asseverare:
– che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti,
– che gli interventi rispondono alla tipologia (manutenzione straordinaria) e ai limiti di cui al comma 2, lettera a. (no parti strutturali, no aumento unità immobiliari, no aumento dei parametri urbanistici) – comma 4,
• e presentare le altre asseverazioni richieste obbligatoriamente dalla normativa di settore
(es. sismica: Modello D – asseverazione circa gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici; efficienza energetica: par. 4.2. Delib. 156/2008: asseverazione della osservanza dei requisiti (minimi) di cui agli Allegati 2 e 3),
• e il rispetto delle norme igienico sanitarie e di ogni altra normativa che non prevede alcuna documentazione o asseverazione specifica.
lla relazione tecnica sono allegati
"opportuni elaborati progettuali":
tali potrebbero essere:
gli elaborati grafici comparativi tra stato di
fatto e progetto (giallo e rosso)

Allegati richiesti dalla normativa di
settore:
• Le autorizzazioni o altri atti di assenso (es. autorizzazioni
paesaggistiche, autorizzazione ''per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali'': artt. 146 e 21 Codice Urbanistica)
• La documentazione progettuale obbligatoria per la
normativa di settore (es. sismica: All. C.1 Delib. Ass.
Legisl. n. 121/2010).

Interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori (comma 2)
Occorre presentare prima dell'inizio dei lavori (solo):
a) a firma del proprietario:
La comunicazione di inizio dei lavori (MODELLO B)
b) le autorizzazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa di settore

In sintesi:
• Viene meno, nella comunicazione di inizio dei
lavori, l'indicazione dell'impresa / lavori in
economia diretta: e dunque viene meno l'obbligo
di allegare il DURC
• Viene meno la necessità dell'asseverazione
del progettista abilitato, la sua relazione tecnica
e gli elaborati progettuali

interventi edilizi liberalizzati
(comma 1)
Per questi interventi non è richiesto alcun
adempimento/elaborato di natura edilizia:
– sono infatti sottratti alla disciplina edilizia e
– sottoposti solo alla normativa di settore

EFFETTO DI CIÒ:
• Occorre che il proprietario acquisisca, prima
dell'inizio dei lavori, e conservi per le future
verifiche o pratiche edilizie (solo):
La documentazione tecnica, a firma di progettisti
abilitati, richiesta dalla normativa di settore.



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